“Laboratorio Yoga Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale”
siglabile
“Laboratorio Yoga A.S.D.C.”
Costituzione e scopi
Art. 1
È costituita con sede a Cervarese Santa Croce (PD) Via San Martino 74 un’associazione,
disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ., che assume la denominazione di “Laboratorio Yoga Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale” siglabile “ Laboratorio Yoga A.S.D.C.”.L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderirà con
successiva delibera dell'assemblea dei soci ad un ente di promozione sportiva.
Art 2L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto. L’associazione può gestire
strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo dilettantistico, artistico, culturale, musicale,
ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.
Art. 3
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare
l’attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e
gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può
avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare
compensi, premi, indennità e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:
a) lo sviluppo e l’incremento di attività sportiva dilettantistica e attività agonistica amatoriale in
genere in tutte le sue forme, promuovere e gestire attività sportive, culturali, turistiche, ricreative, di
ricerca e di formazione, promozione sociale e ambientalistiche, da svolgersi nel territorio dello stato
italiano e/o a livello internazionale, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire
atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al
raggiungimento di un corretto rapporto dell’uomo con l’ambiente e il proprio tempo libero.
In particolar modo intende:
- promuovere attività di Yoga (sottoforma di corsi/incontri: collettivi e individuali)
- diffondere lo yoga come stato di coscienza al servizio della società, della scuola, di organizzazioni
sociali, di enti pubblici e privati.
- trasmettere la conoscenza dello yoga tramite attività di incontro e aggregazione.
- tutelare il benessere e la salute della persona, migliorandone le condizioni fisiche e mentali, anche
attraverso prestazioni specifiche dei suoi aderenti o con la collaborazione di operatori esterni.
- effettuare studi e ricerche sulle tecniche utilizzate dallo yoga nonché sui testi che supportano tale
- aumentare la consapevolezza di sé e del mondo circostante, sviluppando una crescita culturale che
si esprima con una migliore relazione con l’ambiente e con gli altri, aumentando il livello di
responsabilità individuale e sociale, di rispetto, di tolleranza e di solidarietà.
- collaborare con altre associazioni ed enti promotori di attività aventi finalità compatibili con la
filosofia e la pratica dello yoga nel raggiungimento di un benessere psico-fisico della persona.
- attivare programmi in campo sociale, in collaborazione con scuole, centri per anziani, centri socioeducativi,
centri di riabilitazione e psico-sociali. Pertanto l'attività sportiva formativa e culturale
sarà anche organizzata e gestita sulla base delle specifiche esigenze dei partecipanti aventi differenti
età: eventi specifici per bambini, per anziani, per donne nel periodo della gestazione e nel post parto
E inoltre attività di: pilates, shiatsu, tui na, meditazione, arti marziali, qi gong, tai chi, danza e
biodanza, ginnastica posturale, ginnastica dolce, corsi di formazione e aggiornamento in discipline
olistiche, conferenze, seminari, concerti e tutte le discipline orientate verso lo sviluppo fisico
psicologico degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere
b) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento
delle attività istituzionali sia presso la propria sede che in altri posti all'uopo individuati;
c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere.
d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed
esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie
e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
e) esercitare una attività editoriale concernente la pubblicazione di riviste, libri, materiale
audiovisivo e altro materiale didattico, pubblicitario, informativo e divulgativo anche attraverso
internent ed il web per le finalità e gli scopi dell'associazione;
f) favorire ed incentivare momenti di ritrovo come ascolto musica, presentazione di libri, mostre di
quadri e esposizioni varie, nonché giochi vari di società, da tavolo etc.
g) organizzare viaggi, campus e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.
h) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti
pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le
varie iniziative dell’associazione;
i) in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative,
raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per
soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.
Art. 4
All’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri che ne condividano le finalità
senza limite di numero, sesso, razza, lingua, religione e credo politico. Fino al compimento del 14
anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene
esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti.
Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le
modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la
osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del legale rappresentante dell’associazione o da altra persona da lui delegata anche
verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto immediato
a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione è
a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo
in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si
pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Art.6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i
regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio
Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva
l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del circolo in forma
Art.7
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri
colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al
Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
7.essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del
Art. 8
I soci sono tenuti:
1. alla partecipazione attiva delle attività organizzate e promosse dall’associazione nonché alla
presenza delle Assemblee.
2. al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita dal Consiglio
Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso;
3. al pagamento di eventuali quote aggiuntive per lo svolgimento di attività inerenti all'associazione;
4. all’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte,
e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato e verrà decisa con apposita
assemblea del Consiglio Direttivo annualmente.
Art. 9
Il socio cessa di far parte dell’associazione:
a. per dimissioni;
b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio
c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli
organi sociali;
d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo,
arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità
e. per radiazione;
f. per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio
direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
a. avvertimento;
b. ammonizione;
c. diffida;
d. sospensione a tempo limitato;
e. radiazione.
Patrimonio sociale
Art. 10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
1. proventi da tesseramento e quote sociali;
2. eventuali contributi dei soci che fruiscono delle iniziative dell'Associazione;
3. eventuali contributi di Enti pubblici e privati;
4. proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;
5. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia
6. beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
7. dal fondo riserva infruttifero destinato solo allo sviluppo dell’attività dell'Associazione;
8. raccolta fondi.
9. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
10. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla
vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da
eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione
pone in essere al fine di autofinanziamento.
Gli impianti (palestre, immobili in genere, attrezzature, ecc.) ove l'Associazione esercita le proprie
attività sono concessi in uso all'Associazione secondo modalità e condizioni stabilite in separato
Art. 11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Rendiconto economico e finanziario
Art. 12
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e
deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il
rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione
dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi dell’Associazione
Art. 13
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
Assemblea
Art. 14
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente
personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio
ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con
avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo dal
Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora
della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.
Art. 15
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza
dell’assemblea straordinaria.
Art. 16
L'assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta con le stesse
modalità di quella ordinaria.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro
argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei
soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
Art. 18
Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza
di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, e che
è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole
dei 2/3 dei presenti.
Art. 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla
votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
Art. 20
L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario
nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro
dei verbali.
Consiglio direttivo
Art. 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, e dura in carica 2
anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al
termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai componenti del
Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva.
Art. 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo.
E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei
suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e
saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per
prestazioni lavorative.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del
Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono
valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide
a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il
Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti
responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o
altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui
mansioni spettano al Vice Presidente.
Scioglimento del circolo
Art. 26
La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.
Art. 27
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla
designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto esclusivamente a fini
sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n.662.
Disposizione finale
Art. 28
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.